Nel 2010 ho ristrutturato un alloggio al mare in comproprietà con mio marito.Io non lavoro quindi sono completamente a carico di mio marito.Nella denuncia del redditi del 2011 pensavo di poter usufruire della detrazione fiscale del 50/55% delle spese ma ho avuto una brutta sorpresa. Siccome non lavoro e le fatture sono intestate a me non ho potuto usufruire di questa agevolazione.
Tengo a precisare ancora che sulla ricevuta del bonifico bancario che ho effettuato per pagare le fatture c'è pure il nome di mio marito. Com'è possibile che non posso usufruire di questa detrazione.
Aspetto una risposta e nel frattempo ringrazio.
Gabriella Salomone
Agevolazioni fiscali sul risparmio energetico
Tutte le informazioni utili per le agevolazioni fiscali a disposizione dei contribuenti per il risparmio energetico. Dalle condizioni per usufruire dell'agevolazione all'aliquota iva applicabile, dalle diverse tipologie di intervento per il risparmio energetico al calcolo delle detrazioni e la documentazione neccessaria. Una guida completa e chiara, divisa per argomenti e di facile e veloce consultazione.
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Data: 19.04.2012
Oggetto: detrazione spese x risparmio energetico
Data: 19.04.2012
Oggetto: R: detrazione spese x risparmio energetico
Le riporto integralmente le nostre istruzioni senza entrare nel merito della situazione.
Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.
La ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico; salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la Circolare del 23.04.2010 n. 21, punto 3.7, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
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Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va da sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e la percentuale di ripartizione.
Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 04.04.2008 n. 34, punto 11.1: “..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”
Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all’Enea e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all’altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
Si segnala inoltre che, come per la detrazione del 36%, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.
Data: 16.04.2012
Oggetto: Quesito di cui sopra 21/03/2012
A seguito delle nuove aggiunzioni di cui all'oggetto, chiedo, se possibile, rispondermi.Avevo omesso di evidenziare la presenza del riscaldamento che può essere certificato dalla Azienda che allora lo demolì.
In attesa di un V/S riscontro, vogliate gradire distinti saluti.
Rosario
Data: 19.04.2012
Oggetto: R: Quesito di cui sopra 21/03/2012
Abbiamo risposto nella precedente domanda.
Data: 19.04.2012
Oggetto: R: Quesito di cui sopra 21/03/2012
Si ringrazia per la risposta.
Saluti.
Rosario
Data: 13.04.2012
Oggetto: risp.energ. 55%
Spese risp. energ. 2010 38000 euro - 2011 36000 euro. Visto che le spese sono a cavallo di due anni all agenzia delle entrate di trento mi era stato detto di non predisporre entro il 31 12 2010 il modello di continuazione lavori. Cosi facendo avrei spostato all anno della fine dei lavori l inizio dello scomputo delle spese effettuate nel 2010 applicando la ripartizione decennale ( e non la quinquennale prevista per il 2010) riuscendo a sfruttare cosi il massimo del bonus(il mio irpef è circa 4000 euro annui). il caf che mi redige il 730 dice che non è cosi. cosa devo fare per non perdere il bonus. aiut vi prego!
Data: 19.04.2012
Oggetto: R: risp.energ. 55%
Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori
Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell’art. 29 del DL 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% inviino all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Con due successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.
In tali provvedimenti è previsto che:
- la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009;
- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
- il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- il modello deve essere presentato all’Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;
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Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2011 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2012.
Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori
Posto che la comunicazione in oggetto:
- è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell’onere, derivante dalla detrazione del 55%, a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
- la norma non disciplina l’ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento,
la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2,065) prevista al D.Lgs. n. 471/1997, per omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (Circolare del 23.04.2010 n. 21 punto 3.5)
Tale violazione è ravvedibile secondo quanto prevede l’Art. 13 comma 1 let. b) del D.Lgs. 472/1997:
“ad un decimo del minimo (un ottavo dal 1 febbraio 2011), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Nel caso della comunicazione per il proseguimento dei lavori, non trattandosi di una dichiarazione periodica, la sanzione per il mancato invio:
- entro il 31 marzo 2011 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2012;
- entro il 31 marzo 2012 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2013.
Data: 21.03.2012
Oggetto: Fabbricato al rustico
Fin dal 1974 mio suocero disponeva di un fabbricato al rustico ed è stato condonato( perchè abusivo) nel 1986, regolarmente accatastato con i relativi sub, ma senza rendita in quanto risulta in corso di definizione.
Era presente un vecchio impianto di riscaldamento demolito perchè non più conforme e c'erano anche gli infissi in metallo.
E' possibile godere dell'agevolazione del 55% ad un fabbricato in rustico ed in corso di definizione, avendo vecchio impianto di riscaldamento, ma demolito, e gli infissi in ferro?
Per gli infissi in metallo, nella domanda di condono sono state allegate le foto degli infissi e dell'edificio, di questo c'è prova, ma dell'impianto no.
In attesa di V/S riscontro, vogliate gradire distinti saluti.
Rosario
Data: 19.04.2012
Oggetto: R: Fabbricato al rustico
L'agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, purché esistenti.
Nello specifico può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti, e che l’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento)
Il dubbio sorge dal fatto che l'impianto di riscaldamento è stato demolito.
L'agenzia ha precisato che "gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile".
Data: 03.02.2012
Oggetto: sostituzione caldaia
dovrei sostituire la mia vecchia caldaia, in casa di mia proprietà(non condominio,nè cooperativa), posso utilizzare la detrazione del 36% per le ristrutturazioni, oppure la detrazione del 55% per il risparmio energetico?
Si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria?
Ho letto un pò di leggi ma non è chiaro se la sostituzione della caldaia rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria.
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