Circolare n. 33/E Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano.
Circolare n. 33/E - Agenzia Entrate
Roma, 15 luglio 2011
OGGETTO: Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano.
INDICE
Premessa
1. Ambito soggettivo
2. Regime fiscale dei fondi
2.1 Regime applicabile sino al 30 giugno 2011
2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011
2.2.1 Ritenute non applicabili nei confronti degli OICR
2.2.2 Ritenute applicabili nei confronti degli OICR
3. Regime fiscale dei partecipanti
3.1 Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICR
3.1.1. Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
3.1.1.1 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali
3.1.1.2 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari
3.1.1.3 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
3.1.2. Regime applicabile dal 1° luglio 2011
3.1.2.1. Modalità di applicazione della ritenuta
3.1.2.2 Partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali
3.1.2.3 Partecipazioni assunte dalle forme pensionistiche complementari
3.1.2.4 Partecipazioni assunte da soggetti non residenti
3.2 Redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione in OICR
3.2.1 Regime applicabile fino al 30 giugno 2011
3.2.2 Regime applicabile dal 1° luglio 2011
4. Regime transitorio
4.1 Regime transitorio di tassazione dei fondi
4.2 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti non esercenti attività d’impresa..
4.3 Regime transitorio di tassazione dei partecipanti esercenti attività d’impresa
4. 4 Regime transitorio dei partecipanti non residenti
4.5 Regime transitorio di tassazione delle forme di previdenza complementare
4.6 Regime transitorio per l’applicazione del risparmio amministrato
5. Abrogazione di norme
Premessa
L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (di seguito “provvedimento” o “decreto mille proroghe”) modifica profondamente l’attuale regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri realizzando la riforma della fiscalità del risparmio gestito in monte.
In particolare, per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) a partire dal 1° luglio 2011 viene abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero.
Tale riforma si è resa necessaria per porre fine alla differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e la tassazione subita dagli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari.
Come noto, infatti, con l’abrogazione del cosiddetto “equalizzatore”, ad opera dell’articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, era stata modificata l’impostazione originaria della riforma delle rendite finanziarie disposta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 che aveva individuato nella tassazione per maturazione il criterio naturale di imposizione per i redditi di natura finanziaria, siano essi redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, e aveva attribuito all’equalizzatore il compito di assicurare la neutralità tra il sistema di tassazione per maturazione e quello fondato nel principio del realizzo.
Il provvedimento detta disposizioni specifiche per disciplinare il nuovo regime fiscale del fondo, per assoggettare a tassazione i redditi realizzati dai partecipanti nonché per stabilire il regime transitorio.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni che regolano il nuovo regime dei fondi di diritto italiano e si rinvia ad un successivo documento di prassi la disamina delle norme riferite ai fondi di diritto estero.
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