Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca

10.09.2011 11:57

Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Protocollo n. 2011/130237

Agenzia delle Entrate



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,


Dispone:


1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta.


1.1 Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, mediante modello F24, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h)-ter e h)-quater, relative rispettivamente a:
1) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
2) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
4) altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
5) credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
1.2 Il credito d’imposta, maturato in riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è fruibile, per ciascuno dei predetti periodi d’imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale.

 


2. Modalità di calcolo del credito d’imposta spettante.


2.1 Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, nella misura del 90 per cento dell’importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

 


3. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta


1. Ai fini del monitoraggio degli oneri ai sensi del comma 5 dell’articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati mensili concernenti l’ammontare del credito d’imposta, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.


Motivazioni
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere individuate altre strutture finanziabili. Le Università e gli enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture ed in altre forme associative con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, il credito d’imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, ferma restando la integrale deducibilità per le imprese dell’importo degli investimenti in progetti di ricerca effettuati.
Ai sensi del comma 4, è abrogata la disciplina relativa al credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Con il presente provvedimento vengono, ai sensi del citato comma 4, adottate le disposizioni attuative dell’articolo 1.


Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.


Disciplina normativa di riferimento
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante prime disposizioni urgenti per l’economia;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 9 settembre 2011


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

 Aggiornamento

RISOLUZIONE N.88/E


Roma, 12 settembre 2011


Oggetto : Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

 

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