Art. 32 del DL n. 98/2011: Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

12.07.2011 12:32

Art. 32 del DL n. 98/2011: (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture)

Decreto sviluppo 2011


1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali” con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell’articolo 2, commi 232, 233 e 234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.


2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.


3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge che non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.


4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31.12.2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.


6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.


8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.


9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.


10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.


11. All’onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l’anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”


12. All’articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni”.


13. Al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.


14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l’efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle Regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.


15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.


16. Dall’anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l’anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall’anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.


17.Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le distanze di cui all’articolo 41 septies della L. 17 agosto 1942, n. 1150, all’articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all’articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l’A.N.A.S.”.


18.Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l’adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni processuali di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

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