Art. 33 del DL n. 98/2011: Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare
Art. 33 del DL n. 98/2011: (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)
Decreto sviluppo 2011
1. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012, per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento al fine di partecipare in fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Provincie, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da Regioni, Provincie, Comuni anche in forma consorziata ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del primo comma possono essere apportati a fronte dell’emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell’organo di governo dell’ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di Gestione del Risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell’articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma del presente articolo. E’ abrogato l’articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410 possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 può partecipare ai fondi di cui al comma 1.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L’apporto ai fondi di cui al comma 2 del presente articolo è sospensivamente condizionato all’espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma: “10. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.”
7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui il commi 10 e 11 dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.