Il nuovo contributo di solidarietà del 3%: alcuni casi pratici
Il nuovo contributo di solidarietà del 3%
Come sappiamo, per i redditi prodotti nel 2011, nel 2012 e nel 2013, sulla parte di reddito lordo complessivo annuo che eccederà gli euro 300.000, sarà applicato un prelievo del 3%. Questo contributo è chiamato "contributo di solidarietà".
Come funziona il nuovo contributo del 3%? Quali sono i diversi casi in cui può incorrere il contribuente, in relazione ai diversi redditi prodotti ai fini irpef?
C'è da premettere che non saranno molti i contribuenti interessati al contributo di solidarietà del 3%. Tuttavia questo non ci esonera dal proporre un articolo semplificativo che mostri le diverse casistiche possibili.
Iniziamo con il dire che il contributo di solidarietà del 3% sarà interamente deducibile ai fini del calcolo dell'irpef e delle addizionali regionale e comunale.
La disciplina delle modalità tecniche di attuazione della nuova imposta del 3% saranno disciplinate con successivo provvedimento del MInistero dell'Economia e delle Finanze a fine Ottobre.
Non è escluso, naturalmente, che lo stesso contributo di solidarietà del 3% possa essere rinnovato anche per periodi di imposta successivi al 2013.
Ricordiamo, inoltre, che il contributo di solidarietà del 3% sarà applicato a coloro che, avendo un reddito complessivo annuo lordo superiore ai 300mila euro, percepiranno uno dei seguenti redditi:
- Redditi fondiari (ovvero redditi da terreni e da fabbricati)
- Redditi di capitale
- Redditi di lavoro dipendente (dipendenti pubblici, privati e lavoro parasubordinato)
- Redditi di lavoro autonomo (redditi dei professionisti)
- Redditi d'impresa (sia redditi di impresa individuale che redditi percepiti in qualità di socio di società in regime di trasparenza fiscale o, ancora, redditi percepiti in qualità di socio di società di capitali con partecipazione qualificata)
- Redditi diversi (redditi prodotti da lavoro occasionale)
Ma vediamo come funziona il contributo di solidarietà del 3% riportanto alcuni esempi pratici.Buona lettura.
Il contributo di solidarietà del 3% si aggiunge all'aliquota irpef di riferimento?
La risposta è affermativa, poichè il contributo di solidarietà del 3% deve sommarsi alle ordinarie imposte sui redditi (irpef e addizionali regionale e comunale)
Tuttavia, una volta applicato il contributo di solidarietà del 3% alla parte di reddito che oltrepassa i 300.000 mila euro, il contributo stesso potrà essere dedotto dal reddito per determinare la base imponibile dell'irpef e delle addizionali regionale e comunale.
In sostanza, il contributo del 3% è deducibile dal reddito irpef.
Il reddito percepito dagli immobili concessi in locazione e sui quali si opta per il regime della cedolare secca, fanno comunque parte del reddito imponibile ai fini del calcolo del contributo del 3% oppure tali redditi sono esenti dal contributo in oggetto?
Come sappiamo, il reddito delle locazioni sulle quali si aderisce al regime della cedolare secca sono redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Ricordiamo che tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a tassazione saperata o comunque i redditi non individuati dall'articolo 8 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), non sono soggetti al contributo di solidarietà del 3%.
Ricordiamo, dunque, che i redditi soggetti al contributo del 3% sono soltanto quelli fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e diversi. In ogni caso, i diversi redditi che compongono il reddito complessivo su cui si applicherà l'aliquota del 3% del contributo di solidarietà sono citati in cima all'articolo.
Per quanto riguarda i redditi percepiti con la cedolare secca occorre ancora precisare che, non soltanto non vanno considerati come base imponibile per il contributo di solidarietà poichè soggetti a tassazione sostitutiva, ma non vanno considerati neanche per verificare il limite di esenzione dal contributo, ovvero i famosi 300.000 mila euro.
Nel caso dei redditi distribuiti da una società a responsabilità limitata nei confronti di un socio persona fisica, ci si chiede se gli stessi siano soggetto al contributo di solidarietà del 3%.
In tal caso bisogna distinguere tra le due possibili opzioni: la società ha optato per il regime della trasparenza fiscale o meno.
Nel primo caso, ovvero la società a responsabilità limitata abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, la quota di redditi di impresa imputabile al socio, nel periodo in cui tale reddito è maturato in capo alla società, sono soggette ad irpef e tassate nella dichiarazione dei redditi del socio medesimo. Per cui, trattandosi di redditi di partecipazione prevvisti dall'art. 8 del TUIR, rientrano nel reddito complessivo e, la parte che eventualmente eccede il limite dei 300.000 euro sarà soggetta al contributo di solidarietà del 3%.
Nel caso in cui, invece, la Srl non abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, bisogna distinguere tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.
Nel caso in cui il socio abbia una partecipazione qualificata, il 49.72% dell'utile distribuito concorrerà a formare il reddito complessivo e quindi la parte eccedente i 300 mila euro sarà soggetta al contributo.
Nel caso in cui il socio sia possessore di una partecipazione non qualificata, l'utile derivante dalla partecipazione non concorre alla formazione del reddito complessivo, per cui sarà escluso dal contributo di solidarietà del 3%.
In tal caso, il reddito in oggetto non concorrerà, come nel caso dei redditi percepiti in regime di cedolare secca, ai fini della verifica del superamento o meno del limite dei 300 mila euro.
Ricordiamo, infatti, che in questo ultimo caso, la partecipazione è soggetta ad ritenuta alla fonte a titolo definitivo da parte della società stessa, per cui socio percepirà soltanto l'importo netto (dopo una ritenuta alla fonte del 20% nel 2012, sulla base delle nuove aliquote).
Poichè è stato detto che il contributo di solidarietà del 3% sarà deducibile dal reddito, in che modo calcolare la base imponibile del contributo stesso? al lordo o al netto del contributo medesimo?
Il contributo di solidarietà è deducibile solo ed esclusivamente ai fini irpef, addizionale regionale e comunale ma non è deducibile ai fini del calcolo della base imponibile del contributo stesso.
Come si applica il contributo di solidarietà per i titolari di pensione soggetti al contributo di perequazione?
Come sappiamo, per i titolari di pensioni d'oro, si applicherà un contributo di perequazione pari al 5% sugli importi superiori ai 90 mila euro fino ai 150 mila euro e il 10% per la parte eccedente i 150 mila euro.
Su questi redditi, superiori ai 90 mila euro, non si applica il contributo di solidarietà, poichè gli stessi sono già stati assoggettati al contributo di perequazione.
Tuttavia, gli stessi redditi, saranno considerati ai fini del calcolo del superamento del limite dei 300 mila euro, in modo da poter verificare se si è soggetti al contributo di solidarietà del 3% sugli eventuali altri redditi diversi da quelli pensionistici già soggetti a diverso contributo.
Come si applica il contributo di solidarietà ad un dipendente pubblico che percepisce un reddito lordo di 300 mila euro e che ha avuto il proprio reddito ridotto ma che percepisce comunque ulteriori redditi, per esempio da fabbricati, per 1000 euro? Bisogna considerare il reddito lordo o il reddito al netto della riduzione previste dall'art. 9 comma 2 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010?
Il reddito deve essere considerato al lordo delle suddette riduzioni ai fini del calcolo del limite dei 300 mila euro sopra i quali scatta il contributo di solidarietà.
Quindi, in sede di dichiarazione dei redditi, nella compilazione del modello unico persone fisiche 2012, oppure nella compilazione del modello 730 2012, sarà necessario pagare il contributo di solidarietà del 3% sui redditi da fabbricati percepiti di 1000 euro.
Fonte: il Sole 24 ore.