IMU Imposta Municipale Unica (o propria)

15.12.2011 09:53

IMU - Imposta Municipale Unica o propria

Guida sulla nuova imposta municipale unica (Imu) sostitutiva della vecchia ici sugli immobili e terreni.

(Aggiornato con il Decreto salva italia)

 

Entra in vigore la nuova Imu e sostituisce la vecchia ici sugli immobili. Andiamo subito a vedere chi sono i soggetti passivi, ovvero chi debba pagare la nuova imu.

 

Soggetti passivi imu.

I soggetti passivi della nuova imu sono:

  • i proprietari
  • i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni oggetto dell'imposta
  • coloro che utilizzano i beni oggetto di imposta sulla base di contratti di leasing
  • i concessionari di beni demaniali
  • l'usufruttuario, nel caso di presenza di nudo proprietario e usufruttuario.

 

Oggetto della nuova imu.

La nuova imu si paga su:

  • fabbricati (compresa l'abitazione principale)
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli

 

La base imponibile dell'imu.

Il valore imponibile dell'imposta si calcola  nei seguenti modi:

  • per i terreni e i fabbricati si fa esclusivo riferimento al valore catastale del bene
  • per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno.

 

La novità consiste nei nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali; infatti, la nuova disciplina dell'imu, ai fini del calcolo dell'imponibile relativo al 2012, prevede di rivalutare la rendita catastale del 5% e poi moltiplicare il risultato ottenuto per una serie di coefficienti che variano in base al bene; nello specifico avremo:

 

Tipo di immobile Categorie catastali Calcolo base imponibile Aliquota Imu
Abitazione principale, garage, magazzini, tettorie e loro pertinenze (al massimo una per tipo) Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 e C/7 Rendita catastale (+ 5%) x 160 0.4% e detrazione di 200 euro con 50 euro per ogni figlio (max 26 anni) fino a max 400 euro di detrazione
Seconde case, box e garage, magazzini e tettoie Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 e C/7 Rendita catastale (+ 5%) x 160 0.76%
Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro C/3, C/4, C/5 Rendita catastale (+ 5%) x 140 0.76%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni da B/1 a B/8 Rendita catastale (+ 5%) x 140 0.76%
Uffici A/10 Rendita catastale (+ 5%) x 80 0.76%
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, banche e palestre, stabilimenti balneari e termali con fini di lucro Da D/1 a D/10 Rendita catastale (+ 5%) x 60 0.76%
Negozi C/1 Rendita catastale (+ 5%) x 55 0.76%
Terreni agricoli   Reddito dominicale (+ 25%) x 120 0.76%

Attenzione: poichè la nuova imu assorbe l'irpef sui redditi fondiari degli immobili non concessi in locazione, per conoscere la differenza reale tra nuova imu e la vecchia ici occorre calcolare anche le relative irpef e addizionali locali risparmiate.

 

Termini di pagamento della nuova imu.

Il pagamento dell'imu avverrà, come per la vecchia ici, in due rate, ovvero la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, con la possibilità, naturalmente, di pagare l'intero importo direttamente con la prima rata di Giugno.

Come per la vecchia ici, l'imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi di possesso effettivi. Nel caso in cui il possesso si protrae per almeno 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.

 

Potere dei Comuni nel variare l'aliquota di riferimento.

Come sappiamo, è concesso ai Comuni di variare, entro certi limiti, le aliquote di riferimento della nuova imu. In particolare abbiamo che:

per la prima casa, l'aliquota è del 0.4% (ovvero 4 x mille) e può essere variata, in più o in meno, del 0.2% (ovvero del 2 x mille)

per la seconda casa, l'aliquota è quella di base del 0.76% (ovvero il 7.6 x mille) e può essere variata, in aumento o in diminuzione, del 0.3% (ovvero del 3 x mille) avendo un minimo dello 0.46% (ovvero 4.6 x mille) e un massimo dello 1.06% (ovvero 10.6 x mille)

per i fabbricati rurali strumentali abbiamo una aliquota del 0.2% (ovvero del 2 x mille) e può essere abbassata soltanto del 0.1% (ovvero del 1 x mille)

 

Le detrazioni di imposta previste.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di imposta di 200 euro, che può arrivare fino al massimo di 400 euro in presenza di più figli al di sotto dei 26 anni, per i quali è prevista una detrazione aggiuntiva di euro 50. Quindi, con quattro figli con età inferiore ai 26 anni si raggiunge il tetto massimo di detrazione dei 400 euro previsti (200 euro + 50 euro per ogni figlio fino al tetto dei 400 euro previsti). L'eventuale quinto figlio non da luogo a nessuna ulteriore detrazione.

In presenza di più proprietari, la detrazione si suddivide per capi e non per quote di possesso. Se, per esempio, vi sono due comproprietari, il primo al 20% e il secondo all'80%, la detrazione spetterà comunque al 50% ciascuno.

I Comuni, infine, hanno la possibilità di elevare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta, in modo da esentare del tutto il pagamento della nuova imu per l'abitazione principale.

 

Come si paga la nuova imu?

La nuova imu si paga esclusivamente con il modello f24; le modalità di pagamento saranno stbilite con apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate (articolo 13, comma 12, DL 201/2011).

 

Sanzioni

Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzione, gli interessi e il contenzioso si applicheranno le stesse norme previste oggi per l'ici.

 

Informazioni aggiuntive

 

1) Se l'abitazione è concessa in uso gratuito ai figli, è possibile che gli stessi possano usufruire della aliquota agevolata del 0.4%?

No. poichè le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti non possono godere delle aliquote agevolate. Ai fini del calcolo dell'imu, pertanto, le stesse saranno considerate come seconde case e sconteranno le aliquote base del 0.76% e senza che si possa applicare la detrazione di imposta (dai 200 ai 400 euro).

2) Se ho la residenza principale nella località A ma ho la dimora abituale nella località B e l'immobile nella località A posso usufruire della imu sull'abitazione principale?

No, poichè a differenza della normativa relativa alla vecchia ici, per l'imu devono coesistere le due condizioni, ovvero si deve trattare di immobile in cui il contribuente dimora abitualmente e ha anche la residenza anagrafica. Quindi, qualora il contribuente abbia una dimora abituale presso un'altra città diversa da quella in cui risiede non potrà invocare il beneficio previsto dall'imu per l'abitazione principale.

3) Se possiedo due abitazioni contigue e ma non accatastate come unica unità immobiliare presso il catasto, posso scontare per entrambe l'agevolazione prevista per la prima casa?

No. Per avere l'agevolazione per entrambe le unità immobiliari deve trattarsi di una unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto come unica unità.

4) Posso avere più pertinenze per l'abitazione principale?

Dipende; in sostanza, per la nuova imu, le pertinenze devono appartenere necessariamente alle categorie catastali C2, C6 e C7 e possono essere al massimo in numero di una per ciascuna categoria. Ne consegue che se una abitazione principale possiede due singole pertinenze accatastate in una unica categoria (esempio entrambe C2) non è possibile considerarle entrambe.

5) se possiedo un immobile degli Iacp regolarmente assegnato, posso usufruire della detrazione di 200 euro per abitazione principale?

Si. Ma si ricorda che in tal caso l'aliquota imu di riferimento per le case Iacp è quella ordinaria dello 0.76%.

6) Se possiedo una abitazione principale relativa ad unità delle cooperative a proprietà indivisa che aliquota devo scontare?

Anche in questo caso, come nel precedente, si ritiene che si applichi la detrazione dei 200 euro ma l'aliquota ordinaria dello 0.76%.

7) Se una persona anziana o disabile ricoverata in un istituto di ricovero possiede un immobile non locato, che tipo di aliquota imu deve scontare?

In questo caso dovrebbe potersi applicare sempre una detrazione di 200 euro e l'aliquota ordinaria. In ogni caso, per questa fattispecie, occorre una delibera comunale.

8) In caso di trasferimento dell'immobile come calcolo la quota di possesso ai fini del calcolo dell'imponibile imu?

Nel caso di trasferimento dell'immobile si calcola il periodo di possesso in mesi e per il mese in cui avviene la vendita dell'immobile paga l'imu chi possiederà l'immobile stesso per almeno 15 giorni.