La nuova addizionale regionale irpef

14.12.2011 09:33

La nuova addizionale regionale Irpef del decreto salva italia.

(La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali)

 

AUMENTO DELL’ALIQUOTA “DI BASE” DELL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
Viene stabilito l’aumento dallo 0,9% all’1,23% dell’addizionale regionale IRPEF “di base”, cioè quella determinata dallo Stato.
Inoltre, viene espressamente stabilito che la suddetta aliquota dell’1,23% si applica anche alle:

  • Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna);
  • Province autonome di Trento e Bolzano.


DECORRENZA DELLA NUOVA ALIQUOTA “DI BASE”
L’aumento all’1,23% dell’addizionale regionale IRPEF “di base” si applica retroattivamente, a decorrere dall’anno di imposta 2011.


MAGGIORAZIONI DELL’ALIQUOTA “DI BASE” NELLE SINGOLE REGIONI
Alla suddetta aliquota “di base” dell’1,23%, applicabile su tutto il territorio nazionale, si aggiungono gli eventuali incrementi:

  • deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo “ordinario” dell’addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari all’1,73% (1,23% + 0,5%), in luogo del precedente 1,4% (0,9% + 0,5%);
  • applicabili automaticamente, in caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale e di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo; per il 2011, si tratta delle Regioni Campania, Molise e Calabria, nelle quali si applica quindi un’addizionale del 2,03% (1,23% + 0,5% + 0,3%), in luogo del precedente 1,7% (0,9% + 0,5% + 0,3%).


SOSTITUTI D’IMPOSTA CHE EROGANO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
I sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono quindi tenere conto dell’aumento dell’aliquota “di base” dell’addizionale regionale IRPEF in sede di conguaglio di fine anno 2011 (da effettuare entro il 28.2.2012), al fine di determinare l’ammontare dell’addizionale dovuta dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto e pensionati) per il 2011, che dovrà essere trattenuta ratealmente nel 2012.
“Riapertura” del conguaglio 2011
Se non è possibile tenere conto della nuova aliquota già in relazione ai conguagli effettuati nel mese di dicembre 2011, si dovrà:

  • “riaprire” il conguaglio di fine anno 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012;
  • trattenere la maggiore addizionale regionale dovuta.

 Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011
In relazione ai soggetti che cessano il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, il sostituto d’imposta deve tenere conto della nuova aliquota dell’addizionale regionale in sede di conguaglio per la cessazione del rapporto.
Qualora ciò non fosse possibile, occorre comunicare al lavoratore cessato che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza.


TITOLARI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
In relazione ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, l’aumento all’1,23% dell’aliquota
“di base” dell’addizionale regionale IRPEF avrà invece effetto:

  • in sede di dichiarazione dei redditi relativi ai 2011 (modelli UNICO 2012 PF o 730/2012);
  • in relazione ai relativi versamenti a saldo, da effettuare nel 2012.


DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Per la determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, i sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono applicare la nuova aliquota e l’eventuale nuova soglia di esenzione solo se deliberata e pubblicata dal Comune entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’acconto (prima entro il 31 dicembre di tale anno).
Se la pubblicazione della delibera interviene successivamente alla suddetta data del 20 dicembre, per la determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione applicabili per l’anno precedente.
Ad esempio, in sede di determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2012:

  • devono essere utilizzate le nuove aliquote e le eventuali soglie di esenzione per tale anno solo se deliberate e pubblicate dal Comune entro il 20.12.2011;
  • diversamente, si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione in vigore per il 2011.

La modifica in esame ha quindi lo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta che devono determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto e pensionati) per l’anno
successivo.
Poiché il conguaglio di fine anno può già avvenire nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre, infatti, il precedente termine del 31 dicembre poteva comportare la necessità di “riaprire” il conguaglio ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF.
Si ricorda che l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF:

  • è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell’anno precedente;
  • viene trattenuto dal sostituto d’imposta in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Determinazione del saldo
Ovviamente, le eventuali nuove aliquote (o soglie di esenzione), che vengano deliberate dai Comuni successivamente al 20 dicembre, dovranno essere considerate in relazione alla determinazione del saldo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno di competenza.


RIMBORSI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L’Agenzia delle Entrate provvederà all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro il 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011), senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.