Art. 29 del DL n. 98/2011: Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

12.07.2011 12:27

Art. 29 del DL n. 98/2011: (Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)

Decreto sviluppo 2011


1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.


2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.


3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.


4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma che precede al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all’articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.


5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.


6. E’ istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia


7. L’Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro. Dell’Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale.


8. L’alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto

 

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