Liberalizzazione delle farmacie
La liberalizzazione delle farmacie nel Decreto liberalizzazioni del Governo Monti.
Anche le Farmacie hanno le loro liberalizzazioni. Il testo del decreto liberalizzazioni del Governo Monti, all'art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici) si è occupato di questo delicato settore per introdurre delle riforme che potessero, seppur con molte interpretazioni discordanti, dare una ventata di liberalizzazione capace di portare un risparmio alle famiglie italiane.
Venerdì scorso il decreto è stato approvato dal consiglio dei ministri. Vediamo le novità per il settore delle Farmacie (e di riflesso per quello delle parafarmacie).
Le farmacie aumenteranno di numero.
Il numero delle farmacie presenti in tutto il territorio Nazionale passeranno dalle attuali 18.000 Unità (circa) a 23.000 Unità. Un aumento di 5000 nuove farmacie, dunque, che significa, tradotto, una maggiore concorrenza tra i punti vendita e dunque, si spera, una diminuzione dei prezzi al dettaglio e, nel contempo, un livello del servizio offerto di maggiore qualità poichè nuovi punti vendita significano maggiore reperibilità dei farmaci da parte dei cittadini.
Il concorso per le nuove farmacie.
A tal proposito verrà poi indetto un unico grande concorso straordinario per l'apertura delle nuove 5 mila farmacie. Si tratta di capire quali siano i requisiti precisi per accedere al concorso; lo stesso, naturalmente, sarà per i farmacisti non titolari e potranno parteciparvi anche farmacisti che lavorano in ambito diverso da quello delle farmacie.
I farmaci di fascia C e la possibilità di vendita nelle parafarmacie.
Altra questione a lungo discussa e oggetto di forti tensioni tra farmacie e parafarmacie ( per non dire tra farmacisti e farmacisti) è l'annosa questione dei farmaci di fascia C. La questione ruota intorno alla possibilità di vendita dei farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie o soltanto nelle farmacie. Il Governo, dopo molte discussioni, ha preso la decisione che tali farmaci potranno essere venduti solo nelle farmacie. Nell'ultima bozza del decreto, che si presume definitivo sotto questo aspetto, è stato eliminato il comma che consentiva alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, dando, di fatto, a tale liberalizzazione, un connotato di sostanziale discontinuità rispetto al passato. Ma questo non è avvenuto.
Le reazioni dei rappresentanti delle Farmacie Italiane.
Nonostante, sul piano dei farmaci di fascia C, le farmacie abbiano sostanzialmente portato a casa una vittoria rispetto alle pretese delle parafarmacie, gli stessi non sono affatto contenti della riforma proposta dal Governo Monti. Intervistata, il presidente di Federfarma Annarosa Racca dice “Eravamo concordi in un aumento del numero delle farmacie nella misura del 10 per cento. ma l'attuale governo ha deciso per un aumento più consistente." Secondo la presidente di Federfarma, il problema è quello della sostenibilità delle farmacie davandi ad un aumento così consistente del numero complessivo dei punti vendita. "Mi pare davvero insostenibile”, ha continuato il presidente di Federfarma Annarosa Racca, che vede nelle 5000 nuove unità un pericolo per la sostenibilità economica di tutte le farmacie presenti nel territorio italiano.
Naturalmente le stesse farmacie hanno proclamato giornate di sciopero per protestare contro l'aumento del numero di farmacie disposto dal decreto liberalizzazioni.
Anche le parafarmacie si sono espresse sul contenuto dell'art. 11 del decreto Monti sulle liberalizzazioni. Naturalmente le stesse speravano di poter vendere, finalmente, i farmaci di fascia C presso i loro punti vendita. Ma così non è stato. Al contrario, loro vedono nell'aumento del numero delle farmacie, una conferma dell'indirizzo del governo verso lo "status quo". Rafforzare il numero delle farmacie in italia significa indebolire, indirettamente, il ruolo delle parafarmacie.
Di seguito il testo integrale dell'art. 11 sulle liberalizzazioni del settore delle farmacie in Italia.
Art. 11 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti».
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento, e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione dì cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune. Entro i successivi 30 giorni le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L'attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all'attività lavorativa svolta nelle farmacie.
6. Le farmacie possono svolgere la propria attività e i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari e i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione della Repubblica italiana, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali in attuazione della previsioni di cui al presente articolo e in deroga a ogni altra disposizione normativa.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole: «vengano meno» aggiungere le seguenti: «per sei mesi» e dopo la parola: «cede» aggiungere la parola: «comunque».
9. Il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: «o farmaco equivalente se di minor prezzo».