nell'arco di un anno ho prestato dei soldi a mio cugino, per un totale di 4000€ adesso che mio cugino è in grado di restituirmeli può farmi un bonifico dell'intera somma? grazie.
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore.
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore. Aggiornato con il Decreto "Salva Italia" del Governo Monti.
Nuova normativa con Decreto Salva Italia
Nuovi limiti in materia di divieto di utilizzo del denaro contante, di assegni trasferibili e di libretti di deposito al portatore, con riduzione del relativo limite da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro.
In particolare, dal 6/12/2011:
- è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro; per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro; i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011.
Inoltre, il DL 201/2011 prevede:
- il divieto di utilizzare denaro contante per i pagamenti, superiori a 1000,00 euro, da parte delle pubbliche amministrazioni (compresi stipendi, pensioni e altri compensi);
- a decorrere dall'1.1.2012, l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i relativi rapporti, le informazioni relative ai rapporti e l'importo delle operazioni.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI
Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:
• è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;
• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate.
VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE
Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che:
• il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
In pratica, ad esempio, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro.
Sanzioni
La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante.
Sanzione minima
La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all’importo trasferito.
Ipotesi aggravate
La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati.
In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:
• dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
• dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
Novità in materia di Assegni
Il DL 201/2011 apporta modifiche anche in materia di:
• assegni bancari e postali;
• assegni circolari, vaglia postali e cambiari.
ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.
Tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Sanzioni
In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.
Sanzioni
Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Anche in tal caso:
• la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
• la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Si ricorda, inoltre, che gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito e:
• la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
• la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.
LIBRETTI AL PORTATORE
Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore.
SALDO DEI LIBRETTI
È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro).
Disciplina sanzionatoria
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.
Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore
Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
Quindi, si applica la sanzione:
• dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
• la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.
DISCIPLINA TRANSITORIA
I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011 (sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione, nel medesimo
termine, dei libretti in questione in nominativi).
Disciplina sanzionatoria
In caso di violazione di tale previsione, il possessore dei libretti incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria:
• dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui esso sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro;
• dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.
Trasferimento dei libretti al portatore
Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.
OBLAZIONE
In forza dell’istituto dell’oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell’importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale).
Ambito di applicazione
Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a 250.000,00 euro.
Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
• all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
Prelievi e versamenti
La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
Segnalazione di operazioni sospette
Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:
• in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
• in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:
• valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
• raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.
In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
È opportuno ricordare, infine, che, in occasione dell’abbassamento della soglia relativa a contanti, assegni e libretti al portatore da 12.500,00 a 5.000,00 euro operato dal DL 78/2010, in sede di conversione in legge si era intervenuti al fine di ovviare alla limitata conoscenza della novità introdotta con decorrenza immediata. Il legislatore, infatti, aveva escluso la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti (31.5.2010 - 15.6.2010). La sanatoria preservava, comunque, la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo 31.5.2010 - 15.6.2010, ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500,00 euro.
Analoga soluzione è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138. È stata, infatti, esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo (ovvero quelle comprese tra
2.500,00 e 5.000,00 euro). Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro.
Occorre ora attendere la conversione in legge del DL 201/2011 per verificare l’eventuale adozione di tale esenzione anche con riguardo al nuovo limite di 1.000,00 euro (rispetto alla precedente soglia di 2.500,00 euro), considerando che è già entrato in vigore il 6.12.2011.
ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE
Il 201/2011 introduce anche ulteriori misure per contrastare l’uso del contante.
PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene, in particolare, disposto che:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici; è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario (gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1000,00 euro);
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1000,00 euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate (il suddetto limite di importo può essere modificato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo; per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle nuove disposizioni.
CONTO CORRENTE BASE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche saranno tenute ad offrire.
La convenzione individua le caratteristiche del conto corrente base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:
• inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
• struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;
• offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo).
Termine di stipulazione della convenzione
La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente di base dovrà essere stipulata entro il 6.3.2012. In caso contrario, le caratteristiche del conto saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.
Entro il medesimo termine, l’ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carta di pagamento.
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Si segnala, infine, la previsione di un ulteriore obbligo in capo alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario, con riguardo ai rapporti con essi intrattenuti.
A decorrere dall’1.1.2012, infatti, gli operatori finanziari, in relazione ai suddetti rapporti, sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:
• le movimentazioni che hanno interessato i rapporti;
• le informazioni relative ai rapporti;
• l’importo delle operazioni.
Esempi pratici della nuova normativa sul contante
Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici sulle nuove regole in materia di trasferimenti di contanti, assegni e libretti al portatore.
- Supponiamo il caso di Tizio che si rechi nei negozi di scambio oro. Dopo aver ceduto un proprio bene potrebbe essere pagato in contanti per importi superiori a 1000 euro?
La risposta è no. Poichè sappiamo che per tali importi è necessario effettuare il trasferimento tramite intermediari finanziari abilitati, in tal caso, poichè il negozio di scambio oro non è in intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti non è possibile. Lo scambio potrà avvenire in contanti soltanto nel caso in cui abbia come controparte un soggetto qualificato dalla legislazione in materia come intermediario finanziario abilitato.
- Posso prestare dei soldi ad amici e parenti? Come mi devo regolare con eventuali donazioni e/o prestiti fatti a persone della famiglia o a cari amici?
I soggetti che intervengono nell'operazione di trasferimento di contanti non influiscono sull'applicabilità della sanzione per la violazione della norma in oggetto. Per cui, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1000 si applica ugualmente (nella misura che va dall'1% al 40% della somma trasferita).
Altro discorso è se il trasferimento della somma opera in ambito familiare. Quindi, un marito che trasferisca una somma di danaro superiore ai 2500 euro alla moglie (per esempio in regime di comunione di beni) potrebbe anche essere esente da eventuali sanzioni. Ma per questo servono ulteriori chiarimenti sulle effettive modalità di applicazione della norma.
Certamente, però, il trasferimento di somme di danaro ad amici è sanzionabile se supera i limiti posti dalla normativa in esame.
- Vivo in affitto. Posso pagare lo stesso in contanti al proprietario dell'immobile?
Questo è il caso, non raro, in cui un soggetto paga mensilmente più somme di danaro ad un altro soggetto, per cui, annualmente, se le somme si dovessero sommare, si raggiungerebbero importi consistenti. Si pensi al caso di un affitto annuo pari a 6000 euro, per un canone mensile di euro 500. Nel momento in cui effettuo pagamenti mensili, continui, di euro 500, avrò che l'importo complessivo è certamente superiore alla soglia dei 1000 euro. Come comportarsi in questi casi? Si ritiene che in caso in cui l'ìnquilino versi dei canoni di affitto mensili per cui il totale degli stessi superi la soglia minima dei 1000 euro lo stesso non commetta infrazione alla norma se il pagamento avviene in contanti.
Quindi il pagamento in contanti dei canoni di affitto è possibile anche se la somma degli importi supera la soglia dei 1000 euro, senza il rischio di incorrere in sanzioni per la violazione della norma che sanziona i trasferimenti in danaro.
- Se porto dei contanti in banca per somme superiori ai 1000 euro rischio una sanzione?
Questo è il caso in cui un soggetto si rechi presso la propria banca per effettuare dei versamenti in contante sul proprio conto corrente. In tal caso, l'operazione di trasferimento avviene tra il soggetto e la banca, che come sappiamo è un intermediario finanziario abilitato. Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non determina l'applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori ai 1000 euro.
- I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?
Anche quì, come nel caso degli affitti, il trasferimento di contanti deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile. Per cui sarà certamente vietato il pagamento in contanti superiori ai 1000 euro relativi ad una unica mensilità. Però, se il singolo pagamento è inferiore ai 1000 euro, lo stesso sarà possibile anche se la somma dei pagamenti mensili è superiore. Infatti, il singolo pagamento mensile della retribuzione della propria bandante o colf, che sia inferiore ai 1000 euro, non è un frazionamento rilevante che possa essere preso in considerazione ai fini della violazione delle norme in oggetto, poichè deriva dalla natura stessa del contratto.
- Come si deve intendere la locuzione "operazioni frazionate" dunque?
Sappiamo che la norma parla di sanzioni applicabili in caso di trasferimenti di valore uguali o superiori a 1000 euro. La stessa prassi e la Giurisprudenza confermano che con questa espressione debbano intendersi anche quelle operazioni che sono unitariamente superiori a tale limite ma che vengono regolate con più pagamenti di valore inferiore allo stesso ammontare che costituisce il limite.
In ogni caso, è utile sapere che andranno comunque escluse le operazioni che sono frazionate per la loro stessa natura. Abbiamo già visto l'esempio del pagamento dei canoni di affitto oppure il pagamento delle retribuzioni alle colf e alle badanti. In tutti questi casi, il pagamento frazionato è relativo a dei contratti, per cui è nella natura stessa della transazione che il pagamento avvenga in maniera tale. Quindi, in definitiva, tali operazioni sono escluse dall'applicazione della norma in esame.
- Se ricevo una cartella esattoriale di importo superiore ai 1000 euro, posso pagarla in contante al concessionario della riscossione (equitalia) ?
Poichè il pagamento di una cartella esattoriale viene fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso un Comune o presso lo stesso Concessionario della riscossione comporta una violazione del divieto.
Quindi, in pagamenti delle cartelle esattoriali superiori a 1000 euro devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
- Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, colui che paga l'importo oppure colui che riceve la somma in contanti?
Supponiamo che Tizio paghi una somma in contanti a Caio di euro 3000. Chi è responsabile e dunque sanzionabile in tal caso? Tizio, che ha materialmente pagato, oppure Caio, che ha ricevuto la somma di danaro in contante?
In tal caso, l'art. 58 del Dlgs 231 del 2007 non fa nessuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti. Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili. Questo poichè entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge.
Fonte: Il Sole 24 ore
Fonte: Informativa per la clientela dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti
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Data: 27.03.2012
Oggetto: R: PRESTITO FRAZIONATO
Quando lei ha prestato i soldi al suo parente la limitazione al trasferimento di contanti era certamente superiore (magari i precedenti 2500 euro o ancora maggiore).
Ad oggi, la restituzione della somma deve avvenire con mezzi tracciabili. Il bonifico è uno di questi.
Data: 26.03.2012
Oggetto: devo pagare un professionista
vorrei sapere se posso pagare un professionista avendo dei contanti ,tramite assegni circolari postali. ricevendo regolare fattura.
versando il contante per emettere i circolari a lui intestati .
grazie
Data: 27.03.2012
Oggetto: R: devo pagare un professionista
Paga il professionista tramite assegno a lui intestato. Non vedo il problema. In tal caso si fa uso di mezzi di pagamento tracciabili.
Data: 26.03.2012
Oggetto: Regali matrimonio
Salve,
a maggio mi sposo e da parte della maggioranza di amici e parenti dovrei ricevere buste con soldi contatnti o assegni!
In questa situazione come devi comportarmi?
posso versarli in banca?
devo fare una dichiarazione?
Data: 26.03.2012
Oggetto: R: Regali matrimonio
Anche in questo caso, strano e per certi versi paradossale, non si possono ricevere somme superiori ai mille euro in contanti.
Non esistono deroghe o eccezzioni al divieto. Tra soggetti diversi è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di somme in contanti superiori a 999,99 euro.
Data: 27.03.2012
Oggetto: R: R: Regali matrimonio
ma se ricevo somme in assegno posso versarle in banca senza avere problemi?
Data: 27.03.2012
Oggetto: R: R: R: Regali matrimonio
Certo. Il problema non è la somma in sè ma l'utilizzo del contante al posto di forme di pagamento tracciabili. Nel momento in cui si utilizzano queste ultime non vi sono problemi.
Data: 25.03.2012
Oggetto: PAGAMENTO RATEIZZATO
Buongiorno, voglio fare un regalo a mia moglie un orologio di un certo pregio, del valore di circa 3.000, è consentito in pagamento i tre rate da 1000 euro una al mese in contanti al negozainte, se si quanto deve passare tra uan rate e l'altra per non icorrere in sanzioni. grazie
Data: 25.03.2012
Oggetto: R: PAGAMENTO RATEIZZATO
Assolutamente no. La transazione è unica e non è prassi commerciale acquistare un orologio a rate. Sarebbe una operazione certamente soggetta a potenziali contestazioni.
Data: 24.03.2012
Oggetto: prestito di denaro tra parenti
Salve, sto costruendo casa e in questo momento avrei necessita di un prestito di circa 10.000 euro, un mio zio molto generoso si è proposto di prestarmeli senza problemi, come possiamo agire per effettuare la tranzazione in totale legalità e trasparenza ?
Data: 25.03.2012
Oggetto: R: prestito di denaro tra parenti
Anche i prestiti tra parenti superiori ai mille euro sono vietati. La soluzione migliore è quella di effettuare il passaggio di danaro con mezzi di pagamento tracciabili, così come impone la nuova normativa.
I mezzi di pagamento tracciabili sono diversi; scelga lei quello più adatto alla vostra situazione.
Data: 23.03.2012
Oggetto: assegno
lavoro per una azienda da 12 anni,tutti i mesi vado alla banca emittente e cambio il mio assegno contanti,La mia azienda per cui lavoro ha cambiato banca passando alla monte paschi siena,che ora si rifiutano di cambiarmi l'assegno,prima dicendomi che per motivi di tracciabilita visto che si trattava di un importo pari a 2100 euro,li informo che il decreto salva italia non vieta tale operazione,non si tratta di circolazione contante tra soggetti,ma tra banca e soggetto quindi regolare.La direttrice della filiale monte paschi mi dice che al loro interno vige quel regolamento e quindi non essendo un loro correntista non possono accertare la mia identita e che in nessun modo mi cambiera l'assegno ripeto lavoro per questa azienda da 12 anni.Potete darmi informazioni al riguardo????
Data: 24.03.2012
Oggetto: R: assegno
A nostro personalissimo avviso si tratta di un comportamento irregolare da parte dell'istituto di credito.
Data: 22.03.2012
Oggetto: stipendio mensile
il mio stipendio arriva sul mio libretto postale NOMINATIVO e supera i mille euro....posso ritirare tutta la somma, portanto il libretto nominativo?
grazie
Data: 24.03.2012
Oggetto: R: stipendio mensile
La domanda non è chiara.. in ogni caso i prelievi e i depositi di somme non sono soggetti a nessun limite poichè l'operazione intercorre tra il cliente e un intermediario finanziario abilitato.
Data: 21.03.2012
Oggetto: pagamento fattura
posso pagare una fattura di 1500,00 in questo modo:
900,00 contanti e 600,00 tramite assegno?
grazie
Data: 24.03.2012
Oggetto: R: pagamento fattura
Si. Lo stesso esempio era riportato nella guida del sole 24 ore come assolutamente regolare.
Data: 21.03.2012
Oggetto: limite 1.000 euro in contanti
E' demenziale aver portato il limite a 1.000 perchè crea solo un sacco di difficoltà a moltissime persone. IL provvedimento ha il sapore di uno stato di polizia vero e proprio. Ma l'Italia non era un paese libero così come lo afferma la nostra costituzione ?
Data: 24.03.2012
Oggetto: R: limite 1.000 euro in contanti
Lo scopo è quello di contrastare l'evasione fiscale. La tracciabilità dei pagamenti consente all'amministrazione finanziaria di espletare una serie di controlli altrimenti impossibili.
Data: 20.03.2012
Oggetto: sto odiando la banca
AIUTOOO!!! non vi racconto le peripezie degli ultimi mesi per avere lo stipendio ASL di circa 1500 euro mensili tramite una nota banca isolana... Oggi veramente il colmo, ormai rassegnato a ricevere dalla banca anche assegno e non più contanti come prima, mi sento dire che dal 7 marzo nemmeno così me lo possono dare, devo per forza aprire conto corrente... Che posso fare? e per il futuro posso chiedere l'addebito su libretto postale nominativo? Grazie
Data: 19.03.2012
Oggetto: cambio assegno
buongiorno, sono a mministratore unico di una srl uninominale. Volevo cambiare un assegno intestato alla società di 4000 euro per pagare per contanti una cambiale già dal notaio. La banca mi dice che non cambia assegni alle srl (ho portato visura e tutto il resto) e che la cifra è troppo alta. E' legale questo?
Data: 19.03.2012
Oggetto: R: cambio assegno
Non conosciamo aspetti della nuova normativa che vietino alla banca di cambiare assegni di tale importo. Si faccia dire sulla base di quale articolo di legge o di quale comma ci sarebbe tale divieto.
Data: 17.03.2012
Oggetto: Trasferire i propri soldi all'estero
Salve,dovrei trasferirmi all'estero in un paese extra UE (Islanda) per lavorare e viverci a tempo indeterminato. Come posso trasferire il mio denaro legalmente prima di chiudere il conto in banca qui in Italia,visto che inoltre dovrò vendere un alloggio e quindi non avrò problemi a dimostrare la provenienza del mio denaro. Tra l’altro a transazioni avvenute ho intenzione di chiudere il conto in Italia e togliere definitivamente la residenza da questo paese.
Mi hanno detto che dovrò provvedere a indicare i relativi movimenti dei bonifici bancari nel MOD Unico nel quadro RW se supererò la cifra di € 10.000.
Con quale frequenza potrò fare i bonifici dall'Italia verso l'estero per non incorrere nella dichiarazione dei movimenti nel Mod Unico e come farò a farlo se mi trasferirò definitivamente all'estero?In definitiva si puo omettere la dichiarazione sul Mod
Unico per un qualche motivo?
Grazie anticipatamente dei Suoi preziosi consigli.
Data: 16.03.2012
Oggetto: cambio assegno
ricevo ogni 15 del mese un assegno dello stipendio di 2500 euro,non ho un conto corrente e non voglio averlo,per quelli come me che vivono di stipendio credo sia la cosa migliore andare dalla banca emittente cambiarlo e col contante pagare le bollette l'affitto fare la spesa,mandare avanti una famiglia onestamente non per evadere,ora la banca si rifiuta di cambiare l'assegno.POSSONO FARLO?? grazie
Data: 18.03.2012
Oggetto: R: cambio assegno
Dalle informazioni che abbiamo non possono rifiutarsi di cambiare l'assegno. Si faccia dire sulla base di quale norma tale assegno non può essere cambiato e come farebbero coloro che hanno un protesto in corso e che non possono aprire un conto corrente a percepire lo stipendio.
Data: 24.03.2012
Oggetto: R: R: cambio assegno
sulla base della non riconoscibilita del richiedente.Ho presentato carta di identita,patente di guida,codice fiscale ma non hanno la certezza che sia io.Questo avviene in una banca situata in una frazzione di circa 500 abbitanti tutti mi conoscono
Data: 25.03.2012
Oggetto: R: R: R: cambio assegno
Si faccia citare una legge o un regolamento che giustifichi tale comportamento.
Data: 26.03.2012
Oggetto: R: R: R: R: cambio assegno
la monte paschi siena ha un loro regolamento interno,quindi ha discrezionalita del direttore
Data: 27.03.2012
Oggetto: R: R: R: R: R: cambio assegno
Lo faccia cambiare in presenza del proprietario del conto corrente che ha emesso l'assegno, se questo è possibile. In alternativa si apra un conto presso un altro istituto di credito e depositi l'assegno.
Data: 14.03.2012
Oggetto: CONTRATTO PER FRAZIONAMENTO
SALVE
SAPRESTE SEGNALARMI IN RETE UN FAC-SIMILE PER CONTRATTO DI PAGAMENTO FRAZIONATO IN CONTANTI??
GRAZIE MILLE
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: CONTRATTO PER FRAZIONAMENTO
Mi sa che non lo trovi. Ma non è difficile farlo. Attenzione a non cadere nel divieto qualora il frazionamento sia artificioso.
Data: 10.03.2012
Oggetto: ESTINZIONE DI LIBRETTO AL PORTATORE
HO ESTINTO IL 08/03/2012 UN LIBRETTO ( CAPARRA AFFITTO ABITAZIONE ) DI € 1.600,00. IL LIBRETTO, APERTO DAL SOTTOSCRITTO ED AL MEDESIMO ERA INTESTATO PUR ESSENDO AL PORTATORE, E' STATO ESTINTO DA ME. A COSA VADO INCONTRO ED EVENTUALMENTE COSA POSSO FARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI?
GRAZIE
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: ESTINZIONE DI LIBRETTO AL PORTATORE
Avevi tempo fino al 31 marzo per adeguarti per cui non ci sono sanzioni.
Data: 06.03.2012
Oggetto: Intermediari abilitati
Esiste un elenco degli "intermediari abilitati" di cui si parla nell'articolo, che possono fare da tramite per un trasferimento superiore ai 1000 euro? E questi intermediari si fanno pagare (quanto?), o il servizio che offrono è (come spero, visto che non vorrei dover pagare oltre ad avere la vita complicata!) gratuito? Grazie!
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: Intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati sono le banche e le poste.
Data: 21.03.2012
Oggetto: R: R: Intermediari abilitati
Grazie, sono l'autore di questo post. Vi porto la mia personale (triste) esperienza. Avevo posto questa domanda perchè dovevo vendere l'auto di mia proprietà ad un privato, e io e l'acquirente avevamo deciso che il contante era il modo migliore per effettuare il pagamento. Quindi sono andato in banca e ho chiesto di tracciare, in qualità di intermediario abilitato, la transazione (di 2000 euro) che avveniva tra me e il mio acquirente. Purtroppo la banca non sapeva nulla a riguardo, ma quel che è peggio è che quando l'acquirente (che ha un conto corrente presso la filiale ove ci siamo recati insieme) ha chiesto di cambiargli i 2000euro in contanti con un assegno circolare, che io avrei accettato, la banca si è rifiutata dicendo che non poteva accettare più di 1000 euro in contanti. Io ho fatto valere le mie ragioni, e alla fine nonostante molte insistenze e due ore (cronometrate) di tempo perse, ho avuto ciò di cui avevo diritto. Purtroppo resta molto fastidio perchè io, "normale" cittadino che mi sono informato da solo (anche tramite il vostro sito e questi commenti, e per questo GRAZIE!) sapevo molto più di diversi addetti ai lavori che offrono dei servizi allo sportello di una banca. Sono arrivati anche a richiedere la prova che quei 2000 euro fossero stati prelevati il giorno prima ad un altra banca, perchè non volevano prendere contanti di provenienza non nota... no comment davvero, ho anche un amico (serio) che lavora in (un'altra) banca e anche grazie a lui sono riuscito a far capire agli impiegati che razza di confusione stavano facendo. C'è davvero una gran confusione, che speriamo sparisca presto.
Data: 25.03.2012
Oggetto: R: R: R: Intermediari abilitati
Caro andrea,
grazie per la testimonianza. Purtroppo moltissimi istituti di credito, o meglio molti funzionari che lavorano all'interno, hanno fatto davvero molta confusione nell'interpretare la nuova normativa, creando tantissimo disagio negli utenti.
In internet è pieno di testimonianze come le sue in cui gli impiegati si rifiutano di svolgere il loro mestiere.
Data: 01.03.2012
Oggetto: pagamento con assegno
salve
se vado in un negozio e compro un oggetto di valore 2000,00
e pago con un assegno bancario
lui è tenuto a farmi solo lo scontrino o la fattura?
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: pagamento con assegno
Il negoziante è tenuto a farle lo scontrino. Se poi lei desidera la fattura le farà una fattura.
Data: 01.03.2012
Oggetto: pagamento fatture
se un artigiano mi fattura un lavoro inferiore ai 1000 euro e un paio di mesi dopo un altro sempre inferiore ai 1000 euro posso pagare in contanti entrambe le volte?
Data: 01.03.2012
Oggetto: Versamento
Posso versare nel mio conto corrente contanti in unica soluzione per 2000 euro o vengo segnalato
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: Versamento
Può versare in contanti nel suo conto corrente la cifra che desidera. La segnalazione è una facoltà della banca che esercita in modo discrezionale.
Data: 29.02.2012
Oggetto: SALDO STIPENDIO CON STRUMENTI TRACCIABILI
CON RIFERIMENTO ALLA SUA RISPOSTA DEL 16/02/2012 DATA ALLA SIGNORA CRISTINA LA QUALE PAGA IL PROPRIO DIPENDENTE TRAMITE ACCONTI E LO SALDA CON STRUMENTI TRACCIABILI
POTREI SAPERE SE E' UNA SUA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA OVVERO VI E' UNA FONTE NORMATIVA?
GRAZIE
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: SALDO STIPENDIO CON STRUMENTI TRACCIABILI
Non mi azzardo mai a fornire interpretazioni personali. Tutte le risposte di questa sezione si basano su attente letture degli articoli del sole 24 ore e delle risposte che gli esperti della rivista in oggetto danno in tema di contanti, assegni e libretti al portatore.
Data: 29.02.2012
Oggetto: PAGAMENTO STIPENDIO
IL MIO DATORE DI LAVORO MI PAGA UNO STIPENDIO MENSILE DI 1100/1200
DANDOMI DEGLI ACCONTI SETTIMANALI DI 300 EURO
NON HO UN CONTO CORRENTE E LA BANCA NEANCHE ME LO APRIREBBE
IN QUANTO PROTESTATO.
IL MIO DATORE DI LAVORO VORREBBE PAGARMI CON ASSEGNO O BONIFICO
DOMANDA : PUO' CONTINUARE A PAGARMI IN CONTANTI?
Data: 16.03.2012
Oggetto: R: PAGAMENTO STIPENDIO
In contanti no.
Una parte in contanti (fino a 999 euro) e il resto con mezzi tracciabili. Si fa consegnare un assegno e poi lo porta in banca per farlo cambiare.
Data: 29.02.2012
Oggetto: acquisto di un bene
Salve, circa due mesi fa ho acquistato un salotto nuovo. Importo euro 3.600,00 . anticipo con assegno di conto corrente di euro 600,00 . Accordo per il saldo alla consegna del bene, sempre con assegno di conto corrente di euro 3.000,00 . Nessun contratto ufficiale, se non una scrittura semplice, la cui sola copia (da me firmata) in possesso del commerciante. Quali obblighi in materia, per questo caso?