Nuove aliquote gestione separata Inps 2012
Nuove aliquote gestione separata Inps 2012
L'Inps pubblica le nuove aliquote per la gestione separata.
In applicazione dell’art. 22 comma 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 aumenta di un punto percentuale a partire dal 1 gennaio 2012.
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:
- dal 26% al 27%;
- con effetto dall’1.1.2012.
In relazione ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:
- dal 17% al 18%;
- con effetto dall’1.1.2012.
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:
- resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- l’aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.
L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti.
TABELLA DELLE NUOVE ALIQUOTE 2012 GESTIONE SEPARATA INPS
|
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI |
|
| Aliquote previdenziali | 27%, fino al previsto massimale | 18%, fino al previsto massimale |
| Contributo assistenziale | 0,72%, fino al previsto massimale | NO |
| Contribuzione totale | 27,72%, fino al previsto massimale | 18%, fino al previsto massimale |
Gestione separata per i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co. e co.co.pro.)
Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’INPS, le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi:
- corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- relativi al 2011, se corrisposti fino al 12.1.2012 compreso (c.d. “cassa allargata”).
Ripartizione dell'onere contributivo per lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi - venditori a domicilio - lavoratori autonomi occasionali.
Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.
Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.
|
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI |
|
| Contribuzione totale | 27,72% | 18% |
|
Di cui a carico del lavoratore |
27,72% | 6% |
|
Di cui a carico del committente |
18,48% | 12% |
Gestione separata inps per gli associati in partecipazione
Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:
- per il 45%, a carico dell’associato;
- per il restante 55%, a carico dell’associante.
Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.
|
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI |
|
| Contribuzione totale | 27,72% | 18% |
|
Di cui a carico dell’associato |
12,474% | 8,10% |
|
Di cui a carico dell’associante |
15,246% | 9,90% |
Rivalsa dei professionisti alla gestione separata inps
Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa:
- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.