Art. 28 del DL n. 98/2011: Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

12.07.2011 12:25

Art. 28 del DL n. 98/2011: (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

Decreto sviluppo 2011


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all’erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle Attività produttive 7 agosto 2003.


3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.


4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all’individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.


5. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.


6. Per gli impianti già esistenti, l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 ha luogo entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all’ erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento.


7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.


8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.


9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le parole “con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500”


10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.


11. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.


12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.


13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.


14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

 

Ultime Notizie su fisco, tasse e tributi

Nuove aliquote contributive 2012 per artigiani e commercianti

10.02.2012 18:52
Aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti per il 2012 Novità della “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214)   Il DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. “manovra Monti”) ha previsto che le aliquote...

Il canone rai speciale per le imprese e pubblici esercizi dovrà essere indicato nel modello unico.

26.01.2012 10:19
Canone rai speciale nel Modello Unico   Si tratta di una delle novità del Decreto Salva Italia del Governo Monti. L'art. 17 dello stesso decreto stabilisce, infatti, che il canone rai speciale, riferito ai pubblici esercizi e alle imprese, debba essere indicato nel Modello Unico 2012,...

Decreto liberalizzazioni in pdf

25.01.2012 11:35
  Di seguito il Decreto Liberalizzazioni in formato pdf del Governo Monti, scaricabile e consultabile. Scarica il decreto liberalizzazioni in formato pdf direttamente da qui.    

Liberalizzazione delle farmacie

25.01.2012 10:41
La liberalizzazione delle farmacie nel Decreto liberalizzazioni del Governo Monti.   Anche le Farmacie hanno le loro liberalizzazioni. Il testo del decreto liberalizzazioni del Governo Monti, all'art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità...

SRL a 1 euro di capitale sociale

24.01.2012 09:34
Le nuove Srl da 1 euro di capitale sociale Decreto liberalizzazioni Art. 3 - Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata   Introduzione. Eccola, dunque, una delle novità del decreto del governo Monti sulle liberalizzazioni. La nuova Società a...

Bollo sui conti correnti

10.01.2012 17:24
Bollo sui conti correnti   Con la Manovra del Governo Monti (Decreto Salva Italia) viene modificato il co. 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, concernente l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119...

Nuovo tasso di interesse legale 2012

16.12.2011 19:08
Tasso di interesse legale - Aumento al 2,5% dal 2012 - Effetti ai fini fiscali e contributivi AUMENTO AL 2,5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il DM 12.12.2011, pubblicato sulla G.U. 15.12.2011 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,5% al...

IMU Imposta Municipale Unica (o propria)

15.12.2011 09:53
IMU - Imposta Municipale Unica o propria Guida sulla nuova imposta municipale unica (Imu) sostitutiva della vecchia ici sugli immobili e terreni. (Aggiornato con il Decreto salva italia)   Entra in vigore la nuova Imu e sostituisce la vecchia ici sugli immobili. Andiamo...

La nuova addizionale regionale irpef

14.12.2011 09:33
La nuova addizionale regionale Irpef del decreto salva italia. (La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali)   AUMENTO DELL’ALIQUOTA “DI BASE” DELL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF Viene stabilito l’aumento dallo 0,9% all’1,23%...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>